Gli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli sono esclusi nei seguenti casi:
- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo
o al quantitativo dei prodotti agricoli acquistati da produttori primari
o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente
o interamente trasferito a produttori primari.
Sono, inoltre, esclusi i seguenti aiuti:
- aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada
da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri,
ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione
o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
- aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni
rispetto ai prodotti d’importazione;
- aiuti concessi ad imprese in difficoltà.
Non rientrano tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni le cooperative di credito,
di assicurazione e le mutue cooperative,
le cooperative edilizie per la costruzione ed assegnazione di alloggi ai propri soci,
nonché le cooperative esercenti attività non ammissibili ad agevolazioni
per disposizioni legislative e/o regolamentari regionali, nazionali ed europee.